Il comma 2 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 dispone che “in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Il RLS ha un ruolo di rappresentanza dei propri colleghi per quanto riguarda i temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In quanto figura di rappresentanza, non può essere nominato dall’azienda ma deve essere individuato da parte dei lavoratori.
Viene individuato all’interno delle rappresentanze sindacali, se presenti, o in alternativa eletto all’interno dell’azienda. (comma 3 e comma 4: “Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.[…] Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.”
Le attribuzioni del RLS vengono individuate con l’articolo 50 del D.Lgs 81/2008 e sono riconducibili ad una azione di consultazione e di rappresentanza. In particolare, il RLS ha facoltà di accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività, di essere consultato in relazione a una ampia serie di aspetti tra i quali i più importanti sono la valutazione dei rischi, la formazione, le nomine di alcune figure di riferimento (medico competente e addetti alla emergenza), la coerenza delle misure di prevenzione e protezione adottate per la tutela dei rischi.
Tali attribuzioni prevedono necessariamente l’acquisizione di competenze tecniche e normative che consentano al RLS di svolgere il proprio incarico in modo costruttivo ed efficiente. Inoltre, il ruolo dell’RLS necessità molto spesso di competenze relazionali, in considerazione della mediazione naturale che un rappresentante dei lavoratori, deve esercitare nei confronti della direzione, dell’RSPP e dei colleghi rappresentati.
Infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve possedere adeguate conoscenze specifiche sulla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, capacità critiche per l’interpretazione dei criteri impiegati nella valutazione dei rischi e attitudine alla propositività in termini di nuove soluzioni e di suggerimenti coerenti con la natura dell’attività. Tali competenze si acquisiscono attraverso un processo di formazione normato, che prevede che un RLS eletto in azienda frequenti corsi abilitanti a ricoprire l’incarico, della durata di almeno 32 ore (40 se presenti rischi di tipo chimico o biologico), di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
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