TITOLO I

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Scopi dell’Associazione.

 

Articolo 1

– Denominazione e durata –

E’ costituita un’Associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Nazionale Consulenti Esperti in Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” con l’acronimo (A.N.C.E.S.) quale Associazione di diritto privato ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile, si configura come Associazione Sindacale Datoriale e Professionale con durata illimitata.

 

Articolo 2

– Sede –

L’Associazione ha sede in Montecatini Terme (PT) la variazione della sede legale non comporta modifiche del presente statuto.

L’Associazione può istituire sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale,  uffici, sedi distaccate, sia in Italia che all’estero. Le sedi secondarie svolgeranno attività volta a realizzare gli scopi dell’Associazione, uniformandosi al presente Statuto, garantendo la presenza dell’Associazione su tutto il territorio nazionale, ed estero, consentendo la creazione di proficui rapporti con le varie istituzioni.

 

Articolo 3

– Scopi dell’Associazione –

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di favorire la diffusione della cultura e l’informazione in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, e di igiene alimentare.

L’Associazione, è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione e la tutela degli interessi dei consulenti e formatori esperti nella sicurezza sul lavoro e di igiene alimentare, nonché delle aziende associate attraverso:

*La rappresentanza sindacale, in ogni sede e a qualsiasi livello, delle peculiarità ed interessi delle aziende associate e convenzionate in qualità di Centri di Formazione A.N.C.E.S. nonché delle proprie articolazioni secondarie territoriali quali strutture organizzative dell’Associazione, dei formatori, esperti ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e della specificità della formazione in tale ambito, della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, aziende, imprese e società sia pubbliche che private;

*Lo svolgimento e l’organizzazione di azioni formative direttamente, tramite le proprie articolazioni territoriali quali strutture organizzative dell’Associazione o attraverso le aziende iscritte e convenzionate, di cui all’art.12, in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO previsti dalla legislazione e dagli accordi Stato-Regioni, laddove sia prevista la formazione e la consulenza sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

*L’organizzazione e lo svolgimento di specifiche azioni formative nel settore dell’ambiente e della tutela della salute, comunque normati anche in relazione a specifiche previsioni normative regionali. L’Associazione si propone tra l’altro nel rispetto della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, valorizzando le competenze degli associati e garantendo il rispetto delle regole deontologiche il conseguimento dei seguenti scopi:                                                                                                                  

*Rappresentare e valorizzare le figure professionali operanti nel settore della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria. *Promuovere l’aggiornamento anche mediante attività di formazione ed informazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore.  *Promuovere ed organizzare attività nei campi della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni nonché i servizi di medicina del lavoro con relativa formazione.

*Realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore, per le attività professionali in particolare per la figura del consulente,del formatore, dei responsabili e degli addetti nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinatore della sicurezza, consulente sistemi di gestione (SGSSL), auditor sistemi di gestione (SGSSL), Manager HSE Health Safety Environment, istruttori attrezzature, prevenzione incendi ed emergenze e protezione civile, eventuali altre figure professionali inerenti il settore della sicurezza di luoghi di lavoro, anche attraverso la costituzione di una rete di centri di formazione convenzionati presente su tutto il territorio nazionale;

*Promuovere l’organizzazione di azioni formative nell’ambito sanitario, ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l’ECM nazionale e regionali e nei settori dell’emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione civile;

*Promuovere l’organizzazione nell’ambito degli autotrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami d’idoneità professionale degli autotrasporti di merci e viaggiatori per conto terzi (D.M. 16.05.1991 n. 1998);

*Promuovere l’organizzazione dei corsi nell’ambito della sicurezza stradale e nell’ambito più generale della sicurezza aerea e marittima;

*Promuovere l’organizzazione l’organizzazione di azioni formative nell’ambito dei lavori sotto tensione;

*Promuovere l’organizzazione l’ organizzazione di azioni formative in tutti gli ambiti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore, nonché rilascio di abilitazioni, abilitazioni su macchine operatrici ed attrezzature di lavoro;

*Diffondere l’importanza della protezione dei dati e le strategie di trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy (GDPR)

*Raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall’Associazione;

*Collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio finalizzato ad emanare normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento.

*Organizzare progettare e svolgere direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi di formazione e perfezionamento e azioni formative, anche post laurea, utilizzando la metodologia della formazione a distanza con integrazioni in aula.

*Organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi e azioni formative utilizzando la metodologia dell’e-learning, l’uso dell’ on-line e tutti gli strumenti

multimediali anche nel settore sanitario tramite l’ECM nazionale e regionali;

*Organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia e dall’estero;

*Promuovere studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro, convegni seminari, corsi mostre incontri, tavole rotonde, rassegne, borse di studio e premi sul tema della sicurezza sul lavoro ecc.;

*Promuovere l’applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione.

*Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet.

*Proporre la promozione dell’immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei e multimediali.

*Ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l’Associazione, polizze assicurative coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte da soci.

*Stipulare con i Sindacati dei Lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul territorio nazionale.

*L’Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

*L’Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge i seguenti ulteriori scopi:

*Adottare un Codice di Condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n°206. L’Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni.

*Promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente e, nello specifico, l’attivazione di uno “Sportello di Garanzia” per l’utente consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206.

Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui all’art.7 della legge n°4 del 14 gennaio 2013 prevedendo, ove utile o necessario, anche l’istituzione di un registro professionale dei propri iscritti; le attestazioni riguarderanno:

La regolare iscrizione del professionista all’Associazione e i requisiti necessari per la partecipazione all’Associazione;

Gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della propria attività professionale, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;

Le garanzie fornite all’utente;

L’eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

L’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa UNI EN ISO.

La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all’Associazione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione all’Associazione stessa, per lo stesso periodo temporale.

La scadenza dell’attestazione sarà comunque specificata nell’attestazione stessa.

Promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio degli attestati di qualificazione e competenza professionale, ai sensi del comma 3, art. 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013;

Collaborare ai sensi dell’art. 9 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell’inchiesta pubblica, i propri contributi;

Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza; 10.

Riunirsi nelle forme aggregative di cui all’art. 3 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, mantenendo inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative avranno natura privatistica ed agiranno in totale trasparenza ed imparzialità ed avranno funzioni di:

Promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;

Divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;

Rappresentanza delle istanze comuni nelle opportune sedi politiche ed istituzionali;

Controllo dell’operato delle singole Associazioni al fine del verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio delle attività e del codice di condotta definiti dalle Associazioni medesime.  L’Associazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi, osservando tutte le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, l’Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i seguenti elementi:

Codice di condotta che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;

Elenco degli iscritti, aggiornato con cadenza annuale;

Sedi presenti sul territorio nazionale, in almeno 3 Regioni;

Presenza di un’adeguata struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri associati, in forma diretta o indiretta;

Eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

Garanzie attivate a tutela degli utenti, in particolare riguardo ai recapiti ed alle modalità di accesso allo Sportello per i Consumatori ai sensi dell’art.2, comma 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.

Curare il proprio inserimento nell’elenco di cui al comma 7, art.2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Per le finalità di cui sopra, l’Associazione promuove la costituzione di sedi territoriali secondarie, le quali operano sul territorio quali proprie strutture organizzative sulla base delle politiche organizzativo-gestionali e delle indicazioni fornite dal Comitato di Presidenza, attuando una incisiva opera di proselitismo. Ogni struttura periferica rappresenta l’associazione nell’ambito del proprio mandato territoriale e concorre direttamente al conseguimento dei fini statutari, uniformandosi agli orientamenti e alle direttive fissate dagli organismi nazionali.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITOLO II

Articolo 4

– Soci –

Possono aderire all’Associazione, studi associati e/o professionali, società, associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed aziende di qualsiasi natura sia pubblica che privata rappresentate da un socio ordinario che per il loro oggetto sociale svolgono attività di consulenza e formazione sulla Sicurezza sul Lavoro, igiene degli alimenti ed altre attività di consulenza e formazione e che possano partecipare, per professionalità e competenze, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell’Associazione stessa. Possono essere altresì soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità e formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell’Associazione o allo scopo di sostenerne l’attività, la ricerca, e lo studio di tematiche relative alla formazione e alla consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti ecc.

I soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori: sono coloro che come persone fisiche hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione, ad essi compete il diritto di voto.
  2. Soci Ordinari: sono persone fisiche nelle proprie funzioni di datori di lavoro, RSPP o altre figure previste dalla normativa di riferimento, che sottoscrivono la domanda di iscrizione per se stessi e per la loro azienda per accedere ai servizi offerti dall’Associazione, che pagano la quota annuale eventualmente prevista. Ad essi compete diritto di voto.
  3. Soci Semplici: sono persone fisiche o giuridiche che condividono la missione dell’Associazione e sottoscrivono gratuitamente la domanda di iscrizione per accedere ai servizi gratuiti offerti. Ad essi non compete il diritto di voto.
  4. Soci Onorari: sono coloro che, per particolari meriti e competenze tecnico-giuridiche, vengono ammessi all’Associazione su delibera del Comitato di Presidenza. Ad essi non compete diritto di voto o la rappresentanza formale dell’Associazione;
  5. Soci Aziende: associazioni, fondazioni, consorzi, enti, pubblici e privati, studi associati e professionali sono assimilati ai soci ordinari, senza diritto di voto in quanto sono già rappresentate da un socio ordinario (persona fisica iscritta);

 

Articolo 5

– Obblighi dei soci –

I soci dove previsto sono tenuti al pagamento delle quote di associazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

L’iscrizione all’Associazione è annuale a valere sull’anno solare.

I soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, al rispetto del codice deontologico e all’osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali.

L’omesso pagamento della quota di associazione determina la decadenza dalla qualità di socio.

Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell’Associazione.

 

Articolo 6

– Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per espulsione;

 

Articolo 7.

– Dimissioni –

Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo può disporre che si sospenda e di provvedere sull’accoglimento delle dimissioni fino all’esito del procedimento medesimo.

 

Articolo 8

– Morosità –

Entro il 31 gennaio di ogni anno il tesoriere deve trasmettere al Consiglio Direttivo l’elenco dei soci che non hanno versato direttamente o attraverso delega le quote relative all’anno precedente. I soci che non risultano in regola con le quote sono automaticamente sospesi dall’esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.

Il socio moroso che effettui il pagamento, per intero, delle quote dovute è riammesso nell’esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.

I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver versato l’intera quota relativa all’anno in corso o aver firmato la delega per la riscossione automatica mensile.

 

Articolo 9

 – Sezioni disciplinari-

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l’Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l’Associazione.

 

Articolo 10

 – Specie delle sanzioni –

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite del Presidente dell’Associazione, in esecuzione del deliberato del Consiglio Direttivo ;
  2. b) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore ad un anno
  3. e) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità.

 

Articolo 11.

 – Procedimento disciplinare –

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina esercita l’azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato di Presidenza, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento.

Il parere della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina vincola la decisione del Comitato di Presidenza solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.

Il Comitato di Presidenza delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel sito dell’Associazione.

 

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi sociali

Gli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali dell’Associazione sono:

* Assemblea dei soci;

* Consiglio Direttivo;

* Presidente;

* Vice Presidente Vicario;

* Segretario Generale Tesoriere;

* Comitato di Presidenza;

Tutte le sedi secondarie sia in Italia che all’estero quali territoriali, locali, provinciali, regionali e/o uffici distaccati non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi:

Il Comitato Scientifico;

Il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente;

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina.

 

Articolo 13

-Assemblea dei soci –

L’Assemblea è formata da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.

L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

* Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

Approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

* Elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Segretario Generale Tesoriere;

* Approva le modifiche statutarie e ratifica quelle urgenti deliberate dal Consiglio Direttivo;

* Delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all’Assemblea;

* L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;

*L’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario;

* L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice;

* Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati;

* L’Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante lettera, mail, posta elettronica certificata o in caso di urgenza mediante l’invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

* Ad ogni associato spetta un voto;

* Ogni socio impedito a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta;

* Ogni socio non può ricevere più di due deleghe;

* Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

* L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa;

* Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali o conservate agli atti dell’Associazione;                                                                                                                                                  

                                                                    

Articolo 14

– Consiglio Direttivo –

L’Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo che è l’organo direttivo permanente dell’Associazione. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e ad esso spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea o agli altri organi sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Segretario Generale Tesoriere sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. Il presente comma non è soggetto a modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica meno di 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito salvo il diritto ad un rimborso spese se deliberato dall’Assemblea dei soci.

Almeno 2/3 dei suoi membri deve essere riservato ai soci fondatori; i componenti rimanenti possono essere nominati tra tutti gli altri associati.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato direttivo che li ha cooptati.

Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione ed inoltre provvede a:

* Nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, l’eventuale Comitato Scientifico di cui fa sempre parte come membro il Presidente, nonché Commissioni Tecniche e Giuridiche utili al perseguimento degli scopi sociali;

* Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

* Deliberare il piano di attività dell’Associazione e a formulare proposte in ordine alla gestione della stessa;

* Predisporre e approvare lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo;

* Deliberare sulle domande di nuove adesioni;

* Deliberare circa l’espulsione degli associati su proposta del Comitato di Presidenza;

* Deliberare i regolamenti interni e le loro variazioni;

* Deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

* Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;

* Fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;

* Decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

* Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario;

* Le riunioni vengono convocate dal Presidente;

* Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri presenti;

* Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio;

* Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno oppure ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta;

* Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail, posta elettronica certificata, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione;

* Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto;

* Di ogni riunione va redatto apposito verbale;

* Il Consiglio può nominare un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

* Il Consiglio può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

 

Articolo 15

– Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario Generale Tesoriere Comitato di Presidenza –

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

* Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato di Presidenza;

* Coordina le attività dell’Associazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie e firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

* In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario.

* Al Segretario Generale Tesoriere compete la tenuta degli atti e l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza nonché il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell’Associazione in costante raccordo con il Presidente.

* Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza che si riunisce ogni qual volta ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all’attività ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nonché:

* Nominare i componenti del Comitato Scientifico di cui fa sempre parte, come membro, il Presidente;

* Nominare la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;

* Nominare eventuali Commissioni Tecniche e Giuridiche utili al perseguimento degli scopi sociali;

* Costituire le sedi territoriali secondarie di cui all’art. 2;

* Redigere tutti i regolamenti interni ed, in particolare, il regolamento delle sedi territoriali;

* Irrogare la sanzione disciplinare della censura o sospensione e proporre al Consiglio Direttivo l’espulsione dei soci che, con la loro condotta, abbiano compromesso la propria reputazione e la dignità della professione o abbiano arrecato un grave danno materiale, morale o d’immagine all’Associazione o non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. In tali casi può sospendere cautelarmente il socio da ogni carica, incarico o funzione rivestita nell’ambito dell’Associazione, fino al definitivo pronunciamento del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16

– La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina –

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è costituita da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un Presidente.

La Commissione vigila sul rispetto del codice deontologico nonché delle delibere degli organi sociali dell’Associazione da parte dei soci e su eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

La Commissione interviene in caso di controversie ed è l’organo incaricato del controllo del rispetto del codice deontologico. Può convenire con il professionista associato la soluzione concordata della controversia in caso di pratica commerciale scorretta.

Il Collegio è convocato dal Presidente entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza disciplinarmente rilevante e contesta formalmente l’eventuale addebito al socio. Quest’ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito, può presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine la Commissione può proporre al Comitato di Presidenza le seguenti sanzioni:

1) La censura, che consiste nel biasimo formale per trasgressioni di lieve entità;

2) La sospensione dall’Associazione fino a un massimo di due anni, in caso di abusi o mancanze che ledano il decoro e la dignità professionale.

 

Articolo 17

– Coordinatori e sedi secondarie territoriali –

Il Comitato di Presidenza, al fine di favorire la più estesa partecipazione di tutti i soci all’attività e

al funzionamento dell’Associazione, può nominare sul territorio soci ai quali affidare compiti di Coordinamento e di rappresentanza dell’Associazione.

Tali nomine sono ratificate dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile e sono effettuate allo scopo di agevolare lo sviluppo e l’organizzazione a livello locale.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Comitato di Presidenza che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza delibera l’apertura di sedi territoriali e di rappresentanza.

 

Articolo 18

– Centri di Formazione A.N.C.E.S. –

Per lo svolgimento delle attività formative di cui al presente Statuto, l’Associazione può provvedere direttamente, attraverso le sue articolazioni territoriali quali strutture organizzative dell’Associazione o istituire Centri di Formazione A.N.C.E.S, quali strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione dell’Associazione medesima. Gli associati possono richiedere di diventare Centri di Formazione tramite una procedura di convenzione che ne prevede le modalità operative ed amministrative.

I Centri di Formazione A.N.C.E.S, che svolgono attività di formazione e aggiornamento rappresentano A.N.C.E.S, operano in regime di esclusività, salvo deroghe espressamente autorizzate per iscritto dal Comitato di Presidenza e sono tenuti all’osservanza della convenzione di cui al comma precedente e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché delle direttive del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

I centri di Formazione A.N.C.E.S, sono soggetti alla vigilanza dell’Associazione.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

– Patrimonio dell’Associazione –

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito da:

1) Quote associative sottoscritte dagli associati;

2) Entrate per servizi erogati dall’Associazione.

3) Contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

4) Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da donazioni e lasciti;

5) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

 

Articolo 20

– Risorse economiche –

Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono da:

1) Quote associative annuali;

2) Contributi degli aderenti e/o di privati;

3) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

4) Contributi di organismi internazionali;

5) Rimborsi derivanti da convenzioni;

6) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

 

Articolo 21

– Bilancio dell’esercizio –

 

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati. Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

– Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale –

 

L’Associazione si scioglie secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di scioglimento dell’ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

– Disposizioni generali –

 

Gli Associati si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l’Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale.

Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Pistoia avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.